DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

ART. I

E’ costituita l’associazione “CHIOMONTE ImprenD’Oc” Associazione commercianti, imprese, artigiani, produttori e professionisti, residenti, villeggianti e simpatizzanti di Chiomonte.

ART. II

La sede dell’associazione è stabilita in Chiomonte (TO), in Via Vittorio Emanuele II numero 34.
Su delibera del Consiglio Direttivo potranno istituirsi altre succursali, agenzie e rappresentanze ovunque, in Italia ed all’estero.

ART. III

La durata dell’associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento.

SCOPO – OGGETTO

ART. IV

L’associazione non ha fini di lucro e persegue finalità culturali, educative, di salvaguardia e promozione del patrimonio artistico, culturale, storico e socio-economico della Valle di Susa – con particolare riferimento al territorio di Chiomonte – ed alla diffusione della cultura della cooperazione e dell’associazionismo tra gli operatori economici, professionali e sociali di questo Comune e fra i medesimi e gli enti locali, le associazioni di categoria e altre istituzioni pubbliche e private.
L’associazione ha come scopo la promozione, la valorizzazione, la tutela e la rappresentanza delle attività economiche commerciali, artigianali, turistiche, artistiche, professionali e industriali aventi sede, esercizio o ambito di attività principale nel Comune di Chiomonte ai fini dello sviluppo, del potenziamento e del miglioramento sia del tessuto sociale ed economico, presente attualmente nel suddetto Comune, sia della qualità della vita in generale, mediante operatività progettuali, definite per obiettivi, e finalizzate allo sviluppo di attività che possano valorizzare il territorio e le realtà turistiche, commerciali, economiche e sociali ad esso connesse.
Essa si propone altresì, anche tramite apposite convenzioni, di semplificare ed agevolare i compiti di natura istituzionale, fiscale, contributiva delle attività produttive, professionali e commerciali.
In particolare si propone:

  • la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà turistiche, commerciali, agro-silvo-pastorali, gastronomiche, artigianali e sociali, con particolare attenzione e riguardo alle specificità e diversità caratterizzanti, da sempre, il Comune di Chiomonte, per mezzo ed attraverso una promozione elaborata in concerto sia a livello locale, sia a livello nazionale che internazionale con i mezzi ritenuti più idonei, con particolare attenzione al rapporto: costi / benefici;
  • la promozione e la salvaguardia delle peculiarità storico, culturali, paesaggistiche e naturalistiche del territorio;
  • l’organizzazione e l’erogazione di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle attività economiche associate, a mezzo dei loro legali rappresentanti;
  • di instaurare rapporti, relazioni e collaborazioni, sia con enti amministrativi e di controllo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, sia con associazioni, gruppi, enti ecc… per affrontare e sviluppare i temi di interesse dell’associazione;
  • di ideare e sviluppare attività di promozione in collaborazione con gli enti pubblici e/o soggetti privati di iniziative quali convegni, mostre, escursioni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed organizzare eventi e manifestazioni enogastronomiche, di artigianato, nonché partecipare ad eventi analoghi organizzati da terzi;
  • di promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sociale, quali l’insegnamento nelle scuole o in altre sedi, della specificità linguistica e della cultura e del territorio;
  • di promuovere iniziative idonee a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei soggiornanti ed i servizi alla persona;
  • organizzare e gestire, direttamente e/o indirettamente, attività a favore delle famiglie, dei minori e delle “fasce deboli”, come ad es. il “Baby Parking”, e similari, sul territorio di Chiomonte;
  • di proporre alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico e funzionale del territorio attraverso la sua riqualificazione urbanistica, la definizione di arredi urbani e l’implementazione dei servizi e di tutte quelle iniziative atte alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle eccellenze e del patrimonio pubblico e privato del territorio;
  • di creare le condizioni ed i presupposti per lo sviluppo di nuove forme di turismo e fruizione del territorio che costituiscano un elemento di promozione sostenibile del medesimo;
  • di esplorare ed intercettare nuove quote di mercato turistico promuovendo il territorio e coinvolgendo interessi di nicchia;
  • di organizzare congressi, seminari divulgativi per il “Grande Pubblico”, workshop, meeting, presentazioni, special events, educational, convention aziendali e ideare e promuovere attività di incentives, specificatamente studiate per supportare le varie e nuove esigenze commerciali e turistiche;
  • di fornire supporto o avere supporto dall’ATL, o da altri enti interessati, per la progettazione e realizzazione di materiale promozionale;
  • di favorire lo sviluppo di relazioni di lavoro tra gli associati ed il pubblico anche attraverso la realizzazione di fidelity card che abbiano il duplice vantaggio di stimolare e favorire l’acquisto dei servizi e dei prodotti degli associati e di garantire un’offerta di qualità ed un trattamento privilegiato al fruitore della stessa;
  • di stipulare convenzioni con enti pubblici e con realtà economiche anche private, per attuare o favorire lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo del territorio, utilizzando le competenze e le esperienze degli associati;
  • di stipulare convenzioni con realtà economiche e culturali locali per richiedere o stabilire, attraverso gruppi d’acquisto, tariffe agevolate che favoriscano i servizi e tutto quanto risulti utile agli scopi dell’associazione e dei suoi singoli membri;
  • di ottenere, attraverso specifici progetti di interesse per l’associazione, finanziamenti locali, regionali, nazionali od europei;
  • di partecipare a bandi, pubblici o privati e ricercare fondi presso istituzioni e associazioni pubbliche e private e di categoria;
  • di progettare ed organizzare seminari e corsi di formazione, sia frontali che in modalità online, rivolti soprattutto allo sviluppo della “cultura d’impresa” in campo turistico e commerciale, così come alla formazione e qualificazione delle figure specializzate per il settore, prevedendo sin d’ora il possibile accreditamento dell’associazione a fini formativi;
  • la partecipazione ad associazioni, fondazioni, società, comitati, consorzi od altri enti, al fine di perseguire lo scopo associativo;
  • l’acquisto e la vendita di beni mobili, immobili e quote sociali, nonché il ricorso al credito;
  • di svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Essa si propone, anche tramite apposite convenzioni, di semplificare ed agevolare i compiti di natura istituzionale, fiscale, contributiva delle attività produttive di tutte le Imprese coinvolte.
A tal fine è volontà dell’associazione dar vita ad un’organizzazione che sia tale da assicurare agli associati, all’atto della loro ammissione od in futuro, l’utilizzo delle proprie strutture, dei propri mezzi e le proprie disponibilità accrescendo nel contempo la conoscenza, la preparazione degli associati e quant’altro sia ritenuto utile al raggiungimento dello scopo associativo.
L’associazione intende far partecipe tutti gli associati ai benefici da essa offerti attraverso una partecipazione attiva e autogestita, finalizzata alla ricerca ed all’espletamento dei propri obiettivi, nel rispetto della legge vigente e del presente Statuto.
L’associazione, pertanto, nei suoi rapporti con gli associati, è retta e disciplinata dai principi della mutualità.
E’ ferma convinzione degli associati che la collaborazione organizzata rappresenti uno strumento valido per favorire la crescita, il senso di responsabilità, un dignitoso inserimento sociale e una partecipazione attiva e concreta alla vita democratica dell’associazione.
Essa si propone di contribuire al rafforzamento delle iniziative volte alla tutela delle proprie attività, anche aderendo ad organismi associativi nazionali già esistenti o da costituirsi ed aventi finalità compatibili o comparabili a quelle dell’associazione.

ART. V
  • Per il raggiungimento del proprio scopo l’associazione potrà:
  • svolgere attività editoriali, di stampa e diffusione web ed attività educative e di formazione;
  • diffondere attività culturali, scientifiche, educative, turistiche e ricreative tra gli associati, anche organizzando corsi, incontri, viaggi, iniziative, manifestazioni e quant’altro possa ritenersi utile al raggiungimento degli scopi associativi, anche tramite collaborazioni con altre Associazioni, Società, Gruppi, Enti pubblici e privati;
  • gestire il tempo libero degli Associati promuovendo attività culturali e similari, sia in territorio nazionale che all’estero, provvedendo, se del caso, all’organizzazione dei soggiorni e dei necessari mezzi di trasporto;
  • indire corsi di avviamento, di formazione e dì qualificazione per operatori turistici e per addetti alle attività produttive;
  • organizzare e svolgere attività inerenti iniziative ludico sportive e ricreative;
  • svolgere fattiva opera per promuovere il patrimonio economico, storico e culturale, proponendo alle Amministrazioni competenti la valorizzazione delle risorse locali e tutte quelle iniziative atte a tutelare, salvaguardare e far risaltare le bellezze naturali, il patrimonio ambientale, storico – monumentale, culturale ed artistico del territorio;
  • sviluppare e sensibilizzare nella collettività, la tutela e la promozione delle lingue piemontese e occitana, del patrimonio storico, culturale e sociale, anche a mezzo della stampa di pubblicazioni ed opuscoli a carattere educativo e formativo in collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali;
  • prestare la propria assistenza tecnica per manifestazioni di particolare interesse, ancorché organizzate da terzi;
  • organizzare direttamente manifestazioni, con le finalità di cui al presente Statuto;
  • predisporre piani per il graduale reinserimento dei giovani nelle attività tipiche della Valle, con particolare attenzione a quelle specifiche di alta montagna e del turismo alpino;
  • svolgere, direttamente e/o indirettamente, le attività tecniche, economiche, finanziarie correlate alla riqualificazione urbanistica ed in particolare edilizia inerenti il comune di Chiomonte e, eventualmente, del territorio limitrofo;
  • svolgere, direttamente e/o indirettamente, le attività tecniche, economiche, finanziarie correlate alla riqualificazione agricola relativa al comune di Chiomonte e, eventualmente, del territorio limitrofo.
    Per il raggiungimento dei propri scopi associativi, essa potrà infine promuovere collaborazioni attive con associazioni sportive dilettantistiche e non, ricreative, culturali, teatrali e sociali, finalizzate alla gestione e/o alla cogestione degli impianti, delle attrezzature e delle manifestazioni da esse promosse.
    Essa potrà, altresì, aderire ad associazioni riconosciute a livello nazionale, nel qual caso, lo Statuto ed i regolamenti di queste ultime costituiranno parte integrante del presente Statuto, nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle affiliate.
    Tutte le attività di cui sopra possono essere assunte in proprio o da qualsivoglia committente: Enti Pubblici e Statali, Cooperative, aziende private, professionisti e privati cittadini.
    A tal fine l’associazione potrà:
  • partecipare a consorzi con altre imprese al fine di meglio cogliere le opportunità del mercato, procurarsi convenienze e realizzare programmi altrimenti troppo onerosi;
  • svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e collaterali, ritenute utili al fine del raggiungimento degli scopi associativi;
  • stipulare e condurre contratti di collaborazione con Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzati all’insegnamento delle arti musicali, teatrali, ed artistiche in genere;
  • predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari sopra descritte.
    Per il perseguimento delle suddette attività l’associazione si avvale in modo significativo dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati. In caso di necessità potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ASSOCIATI
CAPO I – REQUISITI E NUMERO DEGLI ASSOCIATI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

ART. VI

Il numero degli associati è illimitato.
All’associazione possono partecipare le persone fisiche o giuridiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Gli associati possono pertanto essere commercianti, imprenditori, rappresentanti di società, artigiani, produttori, professionisti, residenti, villeggianti, proprietari di immobili o semplicemente simpatizzanti di Chiomonte e/o dei territori limitrofi.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di età, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell’associazione.
Gli associati si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori ed Aggregati.
Sono associati Fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione o che saranno successivamente ammessi in questa categoria dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, non impugnabile dai soggetti esclusi.
Sono associati Ordinari le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.
Sono associati Onorari quelli nominati dall’Assemblea e scelti tra le persone fisiche e giuridiche riconosciute meritevoli in quanto distintisi in azioni condivise e vicine all’associazione.
Sono associati Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che testimonino la loro solidarietà all’associazione mediante una contribuzione a suo favore a titolo di liberalità.
Sono associati Aggregati le persone fisiche di età inferiore ai 18 (diciotto) anni che, previa iscrizione da parte di uno dei genitori, trasferiscono allo stesso la responsabilità assunta con l’iscrizione, nonché i diritti di voto e di partecipazione alla vita associativa.
Con apposita delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre essere stabilito che gli associati Ordinari si suddividano in categorie, a seconda dell’entità della quota sottoscritta e dei servizi annualmente fruiti.

ART. VII

Possono chiedere di partecipare all’associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni; possono partecipare all’Associazione i minori di età per il tramite di uno dei propri genitori, che presentino i seguenti requisiti:

  • a) Non siano inabilitati o interdetti, né abbiano riportato condanne per reati non colposi;
  • b) Manifestino il desiderio di aderire alle iniziative dell’associazione.
ART. VIII

L’ammissione all’associazione si richiede inoltrando al Consiglio Direttivo domanda anche scritta dalla quale deve risultare:

  • a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza della persona fisica;
  • b) dichiarazione di piena conoscenza e accettazione integrale delle disposizioni del presente Statuto, delle norme degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell’associazione, in ordine ad aspetti rilevanti dei rapporti associativi;
  • c) categoria di associato a cui si aspira.
ART. IX

Sulla domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo.
L’eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l’ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnativa.

ART. X

Il nuovo associato ammesso, entro trenta giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Consiglio Direttivo, deve versare l’importo delle quote associative ed un’eventuale ulteriore somma, determinabile dai consiglieri per ciascun esercizio sociale, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio precedente a quello nel quale l’associato viene ammesso alla compagine associativa.
Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la delibera di ammissione diventa inefficace.
La domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle quote associative e delle somme di cui al primo comma del presente articolo.
Dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati tutti i versamenti di cui al primo comma del presente articolo, la delibera di ammissione sarà efficace ed annotata sul libro degli associati.
La quota associativa è, altresì, dovuta per ogni esercizio successivo all’ammissione, giusto l’art. XIX del presente Statuto. Il suo mancato versamento comporta la perdita della qualifica di associato. Su apposita delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere stabilito che la quota associativa, come anche l’eventuale quota aggiuntiva annuale, possano essere corrisposte in forma rateale, con cadenza comunque non inferiore al mese. Naturalmente, anche in questo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la perdita della qualifica di associato.
La quota non è rivalutabile.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’associazione stessa.

CAPO II – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. XI

Ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:

  • a) intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni,
  • b) ottenere il rinvio delle assemblee o della discussione su specifici punti all’ordine del giorno;
  • c) esercitare il diritto al voto nelle assemblee;
  • d) impugnare le delibere assembleari contrarie alla legge o allo Statuto;
  • e) concorrere alla formazione degli organi sociali diversi dall’assemblea;
  • f) esaminare il libro delle adunanze delle assemblee e il libro degli associati, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle spese relative;
  • g) godere delle attività mutualistiche eventualmente messe in atto dall’associazione;
ART. XII

Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi:

  • a) effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dagli amministratori a norma del presente Statuto;
  • b) pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire l’associazione dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;
  • c) attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;
  • d) attenersi alle disposizioni impartite da chi è stato dal Consiglio Direttivo designato ad esercitare poteri direttivi, nell’ambito delle attività descritte dall’oggetto sociale;
  • e) evitare ogni manifestazione, anche estranea alla zona di pertinenza dell’asociazione medesima, che possa danneggiare il patrimonio, l’operatività e l’immagine dell’associazione stessa.

CAPO III – MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E CAUSE SOTTOSTANTI

ART. XIII

Lo scioglimento del rapporto associativo relativamente ad un associato persona fisica, può avvenire per recesso, per esclusione, per decadenza o, da ultimo, per causa di morte, unico caso in cui viene prevista la trasmissibilità della quota associativa, giusto l’art. LIV dei presente Statuto.

ART. XIV

Il diritto di recesso può essere motivatamente esercitato dall’associato nel caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto dell’associazione, ovvero il trasferimento della sede in altra località del territorio dello Stato ove diventi gravoso la partecipazione all’attività dell’associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere in questi casi comunicata con raccomandata dagli associati intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dagli associati non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.
Il diritto di recesso può essere esercitato anche nella ricorrenza di continuati dissensi, rilevabili attraverso i verbali delle sedute degli organi associativi, fra l’associato e i consiglieri.

ART. XV

Al Consiglio Direttivo spetta accertare se il recesso sia ammissibile in ragione delle cause di cui all’articolo precedente o di altre giudicate legittime.

ART. XVI

Costituiscono cause di esclusione operanti di diritto quelle di cui alla previsione dell’art. 2533 del Codice Civile, nonché inosservanze del presente Statuto ritenute “gravi” in termini di colpevolezza dell’Associato da parte del Consiglio Direttivo.
Sono altresì causa di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati all’art. XII e ogni grave e colpevole inosservanza dei regolamenti o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli organi associativi, nonché comportamenti in contrasto con le finalità e gli scopi perseguiti dall’associazione.

ART. XVII

L’esclusione di un associato, sia che operi di diritto o meno, è rispettivamente constatata o deliberata dal Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2533 del Codice Civile.
L’esclusione deve essere annotata a cura dal Consiglio Direttivo nel libro degli associati e loro comunicata.

PATRIMONIO
CAPO I – COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ASSOCIATIVO

ART. XVIII

Il patrimonio associativo è costituito:

  • a) dal fondo associativo comune;
  • b) da eventuali riserve straordinarie;
  • c) da ogni altro fondo o riserva che sia costituita a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e sia consentita dalle disposizioni di legge.

CAPO II – FONDO ASSOCIATIVO COMUNE

ART. XIX

Il fondo associativo comune è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all’atto della loro ammissione all’associazione e dalle quote annuali dagli stessi versate. Il fondo comune, quale patrimonio autonomo, potrà essere in ogni momento aumentato, una o più volte, su conforme delibera del Consiglio Direttivo.
In tal caso, saranno tutti gli associati, in conformità a quanto sopra detto, a sopportarne gli effetti.
Le quote associative versate, divenute parte integrante dei fondo associativo comune, non vengono mai restituite.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

ART. XX

Le operazioni sul fondo associativo comune indicate agli articoli precedenti non comportano modifiche dello Statuto e sono ordinariamente deliberate dagli organismi sociali secondo le rispettive competenze statutarie.

ART. XXI

L’assemblea può deliberare che nuove quote sottoscritte dagli associati siano versate ratealmente.

CAPO III – RISERVE E FONDI PATRIMONIALI

ART. XXII

Eventuali liberalità in favore dell’associazione o contributi in conto capitale ricevuti da Enti Pubblici confluiscono in un distinto fondo di cui alla lettera b) dell’art. XVIII.
L’associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Tale obbligo viene assolto anche con la costituzione di riserve vincolate alle predette attività.

ART. XXIII

Le maggiori somme determinate dagli amministratori e richieste in virtù dell’art. XII ai nuovi associati confluiscono nel fondo associativo comune.
I proventi per le prestazioni di servizi a pagamento rese agli associati possono confluire o nel fondo associativo comune o nelle riserve di cui alla lettera c) dell’art. XVIII.

ART XXIII BIS

I beni dell’associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti alla associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli associati.

ORGANI ASSOCIATIVI: FUNZIONAMENTO E POTERI
CAPO I – ORGANI ASSOCIATIVI

ART. XXIV

Sono organi dell’associazione:

  • a) l’Assemblea Generale degli Associati;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente

CAPO II – L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ART. XXV

L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un solo voto a condizione che abbia rispettato gli impegni di versamento delle quote associative, dei contributi e delle penalità eventualmente dovute.
E’ ammessa la possibilità di delega scritta di un associato ad un altro, il quale non può rappresentare più di due associati nell’ambito della stessa assemblea.
L’assemblea regolarmente costituita rappresentante l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

ART. XXVI

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La convocazione va diramata per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo alla prima.
L’avviso di convocazione dell’assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) può essere consegnato a mano, via mail, via fax, SMS o a mezzo posta ordinaria o certificata; la spedizione può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee a portare la stessa a conoscenza degli associati (a titolo meramente esemplificativo nella sede dell’associazione, in pubblica bacheca, etc.).
Le Assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.

ART. XXVII

L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal vice – presidente o da un associato delegato.
Il Presidente nomina, a sua volta un segretario e due o più scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. XXVIII

Le deliberazioni sono normalmente prese con voto palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti degli associati presenti, ovvero quando si tratti di decisioni che riguardano i consiglieri per il loro operato o un associato per questioni inerenti al rapporto associativo.
Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte nel libro delle adunanze e sottoscritte dal Presidente e dal segretario. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell’assemblea.

ART. XXIX

All’assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

  • approvare le linee generali del programma di attività per l’anno associativo;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • approvare il rendiconto economico – finanziario consuntivo;
  • se previsto, nominare il collegio dei Revisori dei Conti;
  • ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti;
  • approvare l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
  • deliberare sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;
  • approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio direttivo ed eventualmente per gli associati, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
  • approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’associazione;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che gli vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.
ART. XXX

L’assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri o dal Consiglio Direttivo.

ART. XXXI

L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La convocazione è decisa dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta la ritenga opportuna o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati.

ART. XXXII

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ART. XXXIII

All’assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

  • a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • b) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

Essa è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, in prima convocazione un numero di associati pari a due terzi degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti o rappresentati, fermo il disposto dell’articolo seguente per il caso di assemblea chiamata a deliberare sullo scioglimento e sul mutamento dell’oggetto dell’associazione.

ART. XXXIV

L’assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che si tratti di deliberare, in assemblea straordinaria, sullo scioglimento anticipato dell’associazione e sulle modifiche dello Statuto.
Per deliberare sulle modifiche dello Statuto, tanto in prima come in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni segrete la parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, occorre, tanto in prima come in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Nelle votazioni segrete la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

CAPO III – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. XXXV

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, comunque non inferiore a tre e non superiore a undici unità.
I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche o nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo. In questi casi l’Assemblea potrà rieleggere i componenti uscenti.

ART. XXXVI

A far parte del Consiglio Direttivo può essere eletto chi riveste la carica di associato.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
In caso di vacanza per qualsiasi motivo i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, in base ai risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; tale sostituzione andrà ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e durerà sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, sarà indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.
Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio può nominare uno o più coordinatori, delegando e determinando con propria deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ai coordinatori stessi.
Può altresì nominare un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dalle stesso Consiglio.

ART. XXXVII

Il Consiglio è convocato tutte le volte che vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia stata fatta richiesta dal Presidente o da almeno due terzi dei Consiglieri.
La convocazione avviene normalmente per pubblica affissione nei locali dell’associazione almeno sette giorni prima della seduta oppure in forma elettronica a mezzo mail o SMS.
In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri.
Negli altri casi il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Le votazioni sono normalmente palesi ma ogni consigliere può chiedere la votazione segreta.
Di ogni adunanza è fatto processo verbale da trascrivere in apposito libro delle adunanze del Consiglio.

ART. XXXVIII

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto, è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea.

ART. XIL

Il Consiglio Direttivo delibera fra l’altro:

  • a) sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all’assemblea;
  • b) sui rendiconti economici finanziari da sottoporre in assemblea;
  • c) sull’entità delle somme che i nuovi associati devono versare ulteriormente al fondo associativo comune per essere ammessi all’associazione;
  • d) sui regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • e) sul concorso a gare per opere e servizi inerenti all’attività sociale con la stipula dei relativi contratti;
  • f) sul recesso, decadenza e l’esclusione degli associati secondo le modalità previste dallo Statuto;
  • g) sull’assunzione o il licenziamento di personale dipendente e sull’incarico a consulenti;
  • h) sulle funzioni, compiti, poteri e trattamento dei quadri dirigenti, sul trattamento economico e normativo del personale dipendente, nonché sulla remunerazione riguardante la gestione delle indispensabili e sistematiche attività di segreteria;
  • i) sui rimborsi previsti e sull’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessari ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione;
  • l) su quanto sopra, relativamente ai membri del Consiglio Direttivo, previa nota esplicativa del Collegio dei Revisori inerente le spese e la documentazione relativa;
  • m) sul conferimento di procure speciali;
  • n) sul conferimento di deleghe operative a coordinatori;
  • o) sull’istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;
  • p) sull’autorizzazione a resistere in giudizio, sulla rinuncia agli atti dei giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
  • q) sulla costituzione di comitati/commissioni con funzioni particolari quali quelle di studio o di indirizzo riguardanti particolari e rilevanti temi inerenti l’Associazione. Tali attività saranno svolte senza alcuna remunerazione;
  • r) su quant’altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell’associazione, così fra l’altro può deliberare di: vendere, acquistare, assumere in locazione, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito ordinario e speciale; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto; compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta e l’accettazione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; ottenere e prestare fideiussioni; stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare; cedere crediti “pro soluto” e “pro solvendo”.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

ART. XL

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti di legge.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi
In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; salvo che deleghi ad altri componenti del Consiglio Direttivo, sovraintende a tutte le attività dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell’associazione.

ART. XLI

Il Presidente può deliberare in casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio Direttivo, chiedendone la ratifica al Consiglio stesso alla sua prima seduta.
I provvedimenti adottati dal Presidente in via d’urgenza sono raccolti in ordine cronologico, in un apposito libro delle deliberazioni presidenziali.

ART. XLII

Qualora se ne ravvisi la necessità, o sia previsto per legge, l’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo elegge il Collegio dei Revisori dei conti o un Revisore Unico dei Conti.
Il Collegio dei Revisori sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti di norma ogni quattro anni, dall’assemblea degli associati. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
Il Revisore unico sarà eletto di norma ogni quattro anni, dall’Assemblea degli associati.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità dell’associazione..
I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
I Revisori o il Revisore dei conti durano in carica quattro anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili per due volte consecutive.
I Revisori o il Revisore potranno essere associati o esterni all’associazione, se associati non possono essere eletti Revisori i membri del Consiglio Direttivo.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL’ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE
CAPO I – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. XLIII

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre un rendiconto consuntivo economico/finanziario e un bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I suddetti documenti dovranno essere depositati presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultati da ogni associato.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
Una volta approvato il rendiconto è depositato presso la sede; gli associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenere copie.
Durante l’esercizio sociale, a periodi intermedi non inferiori a sei mesi, i consiglieri sono tenuti ad una verifica contabile provvisoria.

CAPO II – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DELL’ESERCIZIO

ART. XLIV – Qualora conseguiti, la destinazione degli avanzi di esercizio, deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l’associazione.

ART. XLV

Gli avanzi di esercizio potranno essere così utilizzati:

  • a) ad incremento dei fondo associativo comune;
  • b) per il finanziamento di iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi.

CAPO III – COPERTURA DELLE PERDITE

ART. XLVI

Le eventuali perdite della gestione possono essere:

  • a)coperte con le riserve regolarmente costituite;
  • b) coperte con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati.

ART. XLVII – Se per due anni consecutivi si producono perdite, e contemporaneamente le riserve sono già state annullate, i consiglieri sono tenuti a chiedere agli associati di sottoscrivere nuove quote associative.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. XLVIII

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso dall’assemblea atraordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’assemblea potrà nominare uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio associativo e la sua devoluzione.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. XLIX

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, dall’eventuale regolamento interno dell’associazione, valgono le disposizioni legislative sulle as-sociazioni non riconosciute di cui al Libro I. Titolo II, Capo III, artt. da 36 a 42 dei C.C.

ART. L

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema si associazioni di promozione sociale, viene stabilito:

  • a)il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea degli associati e criteri di loro ammissibilità ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, dei bilanci o rendiconti;
  • f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge numero 383/2000 e della legge Regione Piemonte numero 7/2006.