ALLEGATO “B” AL N. 8413/3198 DI RACCOLTA .

STATUTO CHIOMONTE IMPREND’OC

ART. 1- DENOMINAZIONE 

E’ costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117 /2017 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice del Terzo Settore”, l’associazione denominata:

“CHIOMONTE IMPREND’OC – Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore”

in sigla denominata “CHIOMONTE IMPREND’OC – APS – ETS”

ART. 2 – SEDE LEGALE E DURATA 

L’ Associazione ha sede legale nel Comune di CHIOMONTE all’indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Le eventuali variazioni della sede legale non comportano modifica statutaria, se avvengono all’interno dello stesso Comune e devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’associazione e iscritta. L’associazione ha durata illimitata .

ART. 3 – ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI 

L’ Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 .- FINALITA’ -SCOPI -ATTIVITA’ 

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione persegue finalità culturali, educative, di salvaguardia e promozione del patrimonio artistico, culturale, storico e socioeconomico della Valle di Susa, con particolare riferimento al territorio di Chiomonte. L’associazione ha come scopo la promozione e il miglioramento sia del tessuto sociale ed economico, presente attualmente nel Comune di Chiomonte, sia della qualità della vita in generale, mediante operatività progettuali, definite per obiettivi, e finalizzate allo sviluppo di attività che possano valorizzare ii territorio e le realtà turistiche, commerciali, economiche e sociali ad esso connesse, anche mediante apposite convenzioni aventi lo scopo di semplificare ed agevolare i compiti di natura istituzionale, fiscale, contributiva delle attività produttive, professionali e commerciali presenti sul territorio.

In particolare, si propone:

• di promuovere e salvaguardare le peculiarità storico, culturali, paesaggistiche e naturalistiche del territorio, anche mediante la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà turistiche, commerciali, agro-silvo-pastorali, gastronomiche, artigianali e sociali, con particolare attenzione e riguardo alle specificità e diversità caratterizzanti, da sempre, il Comune di Chiomonte;

• di organizzare ed erogare servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli associati;

• di instaurare rapporti, relazioni e collaborazioni, sia con enti amministrativi e di controllo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, sia con associazioni, gruppi, enti ecc… per affrontare e sviluppare i temi di interesse dell’associazione;

• di ideare e sviluppare attività di promozione in collaborazione con gli enti pubblici e/o soggetti privati di iniziative quali convegni, mostre, escursioni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed organizzare eventi e manifestazioni enogastronomiche, di artigianato, nonché partecipare ad eventi analoghi organizzati da terzi;

• di promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sociale, quali l’insegnamento nelle scuole o in altre sedi, della specificità linguistica e della cultura e del territorio;

• di promuovere iniziative idonee a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei soggiornanti ed i servizi alla persona;

• di organizzare e gestire, direttamente e/o indirettamente, attività a favore delle famiglie, dei minori e delle “fasce deboli”, come ad es. il “Baby Parking”, e similari, sul territorio di Chiomonte;

• di proporre alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico e funzionale del territorio attraverso la sua riqualificazione urbanistica, la definizione di arredi urbani e l’implementazione dei servizi e di tutte quelle iniziative atte alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle eccellenze e del patrimonio pubblico e privato del territorio;

• di creare le condizioni ed i presupposti per lo sviluppo di nuove forme di turismo e fruizione del territorio che costituiscano un elemento di promozione sostenibile del medesimo; di esplorare ed intercettare nuove quote di mercato turistico promuovendo il territorio e coinvolgendo interessi di nicchia;

• di organizzare congressi, seminari divulgativi per il “Grande Pubblico”, workshop, meeting, presentazioni, special events, educational, convention aziendali e ideare e promuovere attività di incentives, specificatamente studiate per supportare le varie e nuove esigenze commerciali e turistiche;

• di fornire supporto o avere supporto dall’ATL, o da altri enti interessati, per la progettazione e realizzazione di materiale promozionale; di favorire lo sviluppo di relazioni di lavoro tra gli associati ed il pubblico anche attraverso la realizzazione di fidelity card che abbiano il duplice vantaggio di stimolare e favorire l’acquisto dei servizi e dei prodotti degli associati e di garantire un’offerta di qualità ed un trattamento privilegiato al fruitore della stessa;

• di stipulare convenzioni con enti pubblici e con realtà economiche anche private, per attuare o favorire lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo del territorio, utilizzando le competenze e le esperienze degli associati;

• di stipulare convenzioni con realtà economiche e culturali locali per richiedere o stabilire, attraverso gruppi d’acquisto, tariffe agevolate che favoriscano i servizi e tutto quanta risulti utile agli scopi dell’associazione e dei suoi singoli membri;

• di ottenere, attraverso specifici progetti di interesse per l’associazione, finanziamenti locali, regionali, nazionali od europei;

• di partecipare a bandi, pubblici o privati e ricercare fondi presso istituzioni e associazioni pubbliche e private e di categoria;

• di progettare ed organizzare seminari e corsi di formazione, sia frontali che in modalità online, rivolti soprattutto allo sviluppo della “cultura d’impresa” in campo turistico e commerciale, così come alla formazione e qualificazione delle figure specializzate per il settore, prevedendo sin d’ora il possibile accreditamento dell’associazione a fini formativi.

L’ Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

I. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

II. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Ill. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generate di cui al presente articolo;

IV. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

V. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’ Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

1) attività editoriali, di stampa e diffusione web ed attività educative e di formazione;

2) attività culturali, scientifiche, educative, turistiche e ricreative tra gli associati, anche organizzando corsi, incontri, viaggi, iniziative, manifestazioni e quant’altro possa ritenersi utile al raggiungimento degli scopi associativi, anche tramite collaborazioni con altre Associazioni, Società, Gruppi, Enti pubblici e privati; attività culturali e similari per il tempo libero degli Associati, sia in territorio nazionale che all’estero, provvedendo, se del caso, all’organizzazione dei soggiorni e dei necessari mezzi di trasporto;

3) corsi di avviamento, di formazione e di qualificazione per operatori turistici e per addetti alle attività produttive;

4) attività inerenti iniziative ludico sportive e ricreative;

5) la promozione del patrimonio economico, storico e culturale, proponendo alle Amministrazioni competenti la valorizzazione delle risorse locali e tutte quelle iniziative atte a tutelare, salvaguardare e far risaltare le bellezze naturali, il patrimonio ambientale, storico – monumentale, culturale ed artistico del territorio;

6) la tutela e la promozione delle lingue piemontese e occitana, del patrimonio storico, culturale e sociale, anche a mezzo della stampa di pubblicazioni ed opuscoli a carattere educativo e formative in collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali; – prestare la propria assistenza tecnica per manifestazioni di particolare interesse, ancorché organizzate da terzi;

7) manifestazioni, con le finalità di cui al presente Statuto;

8) piani per il graduale reinserimento dei giovani nelle attività tipiche della Valle, con particolare attenzione a quelle specifiche di alta montagna e del turismo alpino;

9) direttamente e/o indirettamente, le attività tecniche, economiche, finanziarie correlate alla riqualificazione urbanistica ed in particolare edilizia inerenti ii comune di Chiomonte e, eventualmente, del territorio limitrofo;

10) direttamente e/o indirettamente, le attività tecniche, economiche, finanziarie correlate alla riqualificazione agricola relativa al comune di Chiomonte e, eventualmente, del territorio limitrofo.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117 /2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. II Consiglio Direttivo e delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117 /2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 – VOLONTARI 

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione ii proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L’Associazione assicura i propri volontari contra gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – LAVORO RETRIBUITO 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanta previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanta stabilito dall’art. 36 del Cadice del Terzo Settore.

ART. 7 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI 

II numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell’Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Si applica l’art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117 /2017 e successive modifiche e integrazioni. Possono chiedere di partecipare all’associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni; possono partecipare all’Associazione i minori di età rappresentato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, che presentino i seguenti requisiti:

a. non siano inabilitati o interdetti, ne abbiano riportato condanne per reati non colposi;

b. manifestino il desiderio di aderire alle iniziative dell’associazione

Possono far parte dell’ Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

a. condividere gli scopi e la finalità dell’ Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli associati si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori ed Aggregati.

Sono associati Fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione o che saranno successivamente ammessi in questa categoria dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, non impugnabile dai soggetti esclusi.

Sono associati Ordinari le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

Sono associati Onorari quelli nominati dall’Assemblea e scelti tra le persone fisiche e giuridiche riconosciute meritevoli in quanto distintisi in azioni condivise e vicine all’associazione. Sono associati Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che testimonino la loro solidarietà all’associazione mediante una contribuzione a suo favore a titolo di liberalità.

Sono associati Aggregati le persone fisiche di età inferiore ai 18 (diciotto) anni che, previa iscrizione da parte di uno dei genitori, trasferiscono allo stesso la responsabilità assunta con l’iscrizione, nonché i diritti di voto e di partecipazione alla vita associativa.

Con apposita delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre essere stabilito che gli associati Ordinari si suddividano in categorie, a seconda dell’entità della quota sottoscritta e dei servizi annualmente fruiti.

ART. 8 – DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi:

a. la piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b. il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;

c. mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione

d. il pagamento di eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire l’associazione dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;

e. attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;

f. attenersi alle disposizioni impartite da chi e stato dal Consiglio Direttivo designato ad esercitare poteri direttivi, nell’ambito delle attività descritte dall’oggetto sociale;

g. evitare ogni manifestazione, anche estranea alla zona di pertinenza dell’associazione medesima, che possa danneggiare il patrimonio, l’operatività e l’immagine dell’associazione stessa.

L’adesione all’Associazione comporta i seguenti diritti:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative;

d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9 – MODALITA’ AMMISSIONE ASSOCIATO 

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. II Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione e comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

L’eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l’ha sottoposta, ma non e soggetta ad impugnativa.

ART. 10 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L’adesione all’ Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO 

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La decadenza per morosità e deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12 – ORGAN I DELL’ ASSOCIAZIONE 

Gli organi dell’ Associazione sono:

► L’ Assemblea degli associati;

► Il Consiglio Direttivo;

► Il Presidente;

► Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117 /2017) o se facoltativamente istituito dall’ Assemblea dei soci

► Soggetto incaricat0 della revisi0ne legale dei conti.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritta di voto tutti gli associati in regala con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanta stabilito dall’art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017. Le delibazioni assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti a dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sona riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dalla stesso e dal Presidente, o da chiunque abbia assunto la presidenza. Alle adunanze passano essere invitate persone la cui partecipazione sia ritenuta opportuna, senza alcun diritto sociale; L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti campiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall’ultimo comma del successivo art. 17

c. eleggere e revocare, se presenti, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;

d. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;

e. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;

h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanta non espressamente previsto si applica in agni caso l’art. 25 del Codice del Terzo Settare.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione;

j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 14 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

L’ Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

II verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15 – VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI 

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

L’Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 25.

ART. 16 – PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei voti degli associati presenti, ovvero quando si tratti di decisioni che riguardano i consiglieri per il loro operato o un associato per questioni inerenti al rapporto associativo.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall’Assemblea degli associati e resta in carica quattro anni.

La maggioranza degli amministratori e scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 del Codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l’intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l’Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l’Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta ii Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETIIVO 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso e validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE 

Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;

b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;

f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

g. delibera circa l’ammissione e l’espulsione degli associati (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati);

h. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

i. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20 – CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

II Consiglio e presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21 – PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’ Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessita e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita.

ART. 22 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE 

II Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – L’ORGANO DI CONTROLLO 

L’Organo di Controllo, anche monocratico, e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’ Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 25.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Cadice civile. Nel caso di organo collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e cantabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti di cui al successivo art.24, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall’assemblea degli associati. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Essa esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell’art. 30, co. 7 del CTS.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea dei Soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che può essere monocratico o collegiale. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso e composto da tre membri effettivi e da due supplenti. II Presidente del collegio è eletto dallo stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione può assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 25 – RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, e necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente ii Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 26 – IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE 

II patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

II fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed e costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 27 – INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28 – I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI 

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

A. Libro degli associati;

B. Registro dei volontari che svolgono la fora attività in modo non occasionale;

C. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;

D. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

E. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili all’associato che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29 – IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro ii trentuno marzo dell’anno successive, e approvato dall’ Assemblea ordinaria degli associati entro ii 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

II Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

II bilancio sarà depositato presso ii Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l’Associazione elabora ed approva ii bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 30 – IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI 

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 31 – LO SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’ Associazione deve essere deliberate dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 32 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positive dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117 /2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS – e successive modifiche e integrazioni.

VISTO PER L’INSERZIONE,

CHIOMONTE, 17 OTTOBRE 2024

In originale firmati:

Bruno PIAZZALUNGA ALESSANDRO

ADAMI Notaio

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.lgs. N. 82/2005.